1) L’obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche (dispositivo di protezione individuale “DPI” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Articolo 74) scatta:
Quando ricorrono le condizione di cui all’elenco del punto 3 dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/2008
Comunque, ogni qualvolta risulti «prevedibile» un rischio di lesioni ai piedi: tale prevedibilità dovrà̀ essere valutata dal RSPP “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, in sede di valutazione dei rischi.